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Regolamento “de minimis” 2024: 300.000 € il nuovo massimale degli aiuti

de minimis

Il 1° gennaio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo regolamento (UE) 2023/2831 che aumenta la soglia a 300.000 € e stabilisce le nuove norme per la concessione di aiuti in regime “de minimis”.
Il regolamento sarà valido per il settennato 2024 – 2030, a partire dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.
La nuova normativa introduce alcuni aggiornamenti di rilievo per l’utilizzo degli aiuti concessi, sintetizzati nei quattro riquadri seguenti:

> Le nuove soglie
> Il concetto di impresa unica
> Il triennio di riferimento
> Aiuti “de minimis” trasparenti

La nuova soglia: fino a 300.000 € di aiuti ottenibili

Tra le varie modifiche introdotte una tra le più importanti riguarda l’aumento della soglia massima da 200.000 € a 300.000 € di aiuti “de minimis” che ogni impresa unica (vedi sotto) può ricevere nel corso del triennio.
Il nuovo plafond sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2024 e rimarrà in vigore per l’intero settennato 2024 – 2030.
La soglia massima è parimenti applicata alle imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada, precedentemente limitate con una soglia inferiore pari a 100.000 €.

Impresa unica: collegamento tra diversi soggetti

Gli aiuti concessi a valere sul presente regolamento sono concessi alla singola realtà beneficiaria. Nel caso in cui la singola impresa abbia un rapporto di collegamento con altre imprese si configura la situazione di impresa unica.
La soglia di 300.000 € è applicata all’intera impresa unica, andranno pertanto sommati gli aiuti ottenuti da tutte le imprese che compongono il gruppo.
I casi di collegamento individuati sono i seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
La natura di questi collegamenti e la conseguente dimensione nazionale del gruppo è considerata unicamente a livello di Stato membro. Eventuali collegamenti con imprese con sede estera non rientrano in questo calcolo.

Il triennio di riferimento e gli strumenti per il calcolo

Il nuovo regolamento stabilisce di prendere in considerazione il periodo di tre anni su base mobile. Le indicazioni fornite hanno sollevato diversi dubbi in interpretazione e si ritiene che vi saranno successivi chiarimenti in merito da parte della Commissione Europea.
In via prudenziale, a partire dal 1° gennaio 2024, è consigliabile calcolare il proprio plafond considerando a ritroso tutti gli incentivi concessi a partire nei tre anni precedenti rispetto alla data in cui viene effettuato il calcolo.
Per effettuare un’analisi corretta degli aiuti già concessi è opportuno condurre una ricerca mediante il Registro Nazionale Aiuti e integrare le informazioni ivi contenute con eventuali aiuti “in sospeso”.

Aiuti “de minimis” trasparenti

L’adozione del nuovo regolamento ha introdotto il concetto di aiuti “de minimis” trasparenti.
Con la presente definizione si intendono gli aiuti “de minimis” per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi.
Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti.
Il regolamento individua inoltre diverse dinamiche nel caso in cui gli aiuti siano concessi sotto forma di prestito, di garanzie, di conferimento di capitali o sotto forma di misure per il finanziamento del rischio (equity o quasi-equity).

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